
Domande Frequenti
Se ad agire è il danneggiato il termine di prescrizione è di dieci anni dall’evento. Mentre se ad agire sono i prossimi congiunti di chi è stato vittima di malasanità il termine è di cinque anni dal decesso.
Hanno diritto ad ottenere il risarcimento il danneggiato stesso ed i prossimi congiunti del deceduto (coniuge, figli, discendenti, fratelli, nipoti, conviventi more uxorio, etc…).
Se il risultato che ci si attendeva all’esito del trattamento sanitario non è stato raggiunto, ovvero se si è assistito un peggioramento della patologia per cui si era in cura, allora potrebbe configurarsi una responsabilità sanitaria. Così come se si è verificata una complicanza prevedibile ma non prevenuta.
Tutta la documentazione sanitaria in possesso (compresi i cd-rom contenenti gli esami diagnostici: rmn – tac – rx) comprese le cartelle cliniche, i certificati e le fatture ricevute. Occorrerà, poi, fornire i documenti di identità e le tessere sanitarie (codice fiscale).
No. Lo studio del caso avverrà gratuitamente. Se i legali riterranno di poter agire per il risarcimento, verrà formalizzato il conferimento del mandato, concordando l’onorario, nochè i tempi ed i modi del pagamento.
Sono in uso presso i tribunali le “Tabelle” per la liquidazione del danno non patrimoniale con un sistema valutativo complesso che tiene conto di diversi fattori quali l’età, la convivenza, il numero di familiari superstiti. Una volta stabilito il danno biologico in termini di punti percentuali da parte del medico legale, si procede allo sviluppo del calcolo utilizzando le tabelle del Tribunale di Milano o di Roma.
Possono essere risarciti i danni di natura non patrimoniale, ad es. danno biologico – morale – esistenziale – psichico e quelli di natura patrimoniale quali il danno emergente (spese mediche) ed il lucro cessante (mancato guadagno derivante dall’invalidità).